Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 83

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 83 OETV dal 2025

Art. 83 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 83 Esigenze generali per sistemi d’allarme per veicoli

1 I sistemi d’allarme per veicoli (SAV) sono impianti fissi volti a proteggere il veicolo che ne è dotato da interventi di terzi e a impedirne l’uso non autorizzato. Se non sono omologati in base al regolamento (UE) 2019/2144 o ai regolamenti UNECE n. 97 o n. 116, devono essere conformi agli articoli 83–88. (1)

2 Il SAV deve rilevare e segnalare almeno l’apertura di una porta del veicolo, del cofano del motore o del portabagagli e poter far scattare un allarme acustico.

3 Sono ammessi elementi completivi per il controllo dell’abitacolo quali «captatori ad ultrasuoni», «captatori a infrarossi», «dispositivi d’immobilizzazione», «detettori d’inclinazione» e «allarmi in caso di pericolo».

4 Non sono ammessi i SAV che possono agire durante la marcia del veicolo sul motore, sul cambio, sull’impianto di frenatura o sul dispositivo di guida come anche gli elementi che reagiscono alle vibrazioni del veicolo.

5 Il SAV deve soddisfare, per quanto concerne la sicurezza, le seguenti esigenze:

  • a. l’installazione non deve compromettere la sicurezza di funzionamento del veicolo che ne è equipaggiato;
  • b. un guasto del SAV non deve avere influssi sulla sicurezza di funzionamento del veicolo;
  • c. le singole parti del SAV e i pertinenti elementi devono essere fabbricati e installati nel veicolo in modo da ridurre al minimo il rischio di messa fuori uso o di distruzione da parte di chi non è autorizzato.
  • (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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