Art. 83 OETV dal 2025

Art. 83 Esigenze generali per sistemi d’allarme per veicoli
1 I sistemi d’allarme per veicoli (SAV) sono impianti fissi volti a proteggere il veicolo che ne è dotato da interventi di terzi e a impedirne l’uso non autorizzato. Se non sono omologati in base al regolamento (UE) 2019/2144 o ai regolamenti UNECE n. 97 o n. 116, devono essere conformi agli articoli 83–88. (1)
2 Il SAV deve rilevare e segnalare almeno l’apertura di una porta del veicolo, del cofano del motore o del portabagagli e poter far scattare un allarme acustico.
3 Sono ammessi elementi completivi per il controllo dell’abitacolo quali «captatori ad ultrasuoni», «captatori a infrarossi», «dispositivi d’immobilizzazione», «detettori d’inclinazione» e «allarmi in caso di pericolo».
4 Non sono ammessi i SAV che possono agire durante la marcia del veicolo sul motore, sul cambio, sull’impianto di frenatura o sul dispositivo di guida come anche gli elementi che reagiscono alle vibrazioni del veicolo.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.