Art. 83 LAMaI dal 2025

Art. 83 (1) Numero AVS
Per adempiere i loro compiti legali, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il numero AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946 (2) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).(2) RS 831.10
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.