OLL1 Art. 83 - Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 83 OLL1 dal 2023

Art. 83 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 83 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione

(art. 44a LL)

1 Se la persona interessata non è stata esplicitamente informata o se, date le circostanze, non è evidentemente al corrente della comunicazione di dati che la riguardano, è necessario notificarle la comunicazione e l’effettiva estensione dei suoi dati personali, accordandole inoltre l’opportunit di esprimersi in merito.

2 È possibile rinunciare ad accordare il diritto di essere ascoltato prima della comunicazione dei dati qualora sussista il pericolo che vengano lesi i diritti o importanti interessi di terzi o che venga impedito l’adempimento di compiti legali, oppure se, entro i termini, l’interessato non si manifesta o è introvabile.

3 Una comunicazione generale di dati personali degni di particolare protezione avviene solamente per scopi statistici dell’Ufficio federale di statistica, a condizione che questo, per le informazioni richieste, possa appellarsi a una base giuridica con un profilo dei compiti chiaramente definito e che i dati non possano essere inoltrati a terzi o lo siano soltanto in forma anonima.

4 Il consenso della persona interessata giusta l’articolo 44a capoverso 2 della legge viene presupposto se la comunicazione dei dati è molto urgente per il destinatario, avviene nell’interesse della persona in questione e una sua presa di posizione non giungerebbe entro il termine utile.


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