LAINF Art. 82a - Lavori che comportano pericoli particolari

Einleitung zur Rechtsnorm LAINF:



Art. 82a LAINF dal 2024

Art. 82a Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 82a (1) Lavori che comportano pericoli particolari

1 Il Consiglio federale può subordinare lavori che comportano pericoli particolari a un attestato di formazione, a condizione che i partner sociali presentino una domanda in questo senso.

2 Il Consiglio federale disciplina la formazione e il riconoscimento dei corsi di formazione previa consultazione della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (commissione di coordinamento).

(1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

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