Art. 825 CCS dal 2025

Art. 825 Costituzione ed estinzione
1 L’ipoteca è costituita in un posto di pegno determinato, anche pei crediti di somma variabile od indeterminata, e conserva il suo grado, secondo la iscrizione nel registro fondiario, malgrado qualsiasi variazione del credito.
2 Il creditore può ottenere, a richiesta, un estratto del registro fondiario relativo all’ipoteca iscritta, il quale però vale soltanto come mezzo di prova e non come cartavalore.
3 Questo mezzo di prova può essere sostituito da un certificato d’iscrizione sul contratto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.