Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 82 OETV dal 2025

Art. 82 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 82 Avvisatori acustici, altri dispositivi acustici, altoparlanti esterni

1 I veicoli a motore devono essere muniti di almeno un avvisatore acustico. Sono ammessi soltanto dispositivi che producono un tono o un accordo ininterrotto e invariabile. Le condizioni di controllo e il livello sonoro si fondano sull’allegato 11.

1bis Per i veicoli ibridi ed elettrici delle categorie M e N la dotazione con sistema di avviso acustico è disciplinata dal regolamento (UE) n. 540/2014. Gli altri veicoli ibridi ed elettrici possono essere muniti di un sistema di avviso acustico volto ad assicurarne l’udibilità e conforme allo stato attuale della tecnica, così come descritto in particolare nel regolamento (UE) n. 540/2014. (1)

1ter I veicoli per la raccolta dei rifiuti conformi alla norma EN 1501 possono essere muniti di un segnalatore acustico di retromarcia ai sensi di questa norma. Altri veicoli con un peso totale superiore a 3,50 t possono essere muniti di un segnalatore acustico di retromarcia se tale dispositivo è conforme alla norma EN 7731 e può essere spento dal posto di guida. (2)

2 I veicoli a motore provvisti di luci blu devono essere muniti di una tromba a due suoni alternati; i veicoli del servizio di linea sulle strade postali di montagna possono avere una tromba a tre suoni alternati. Le condizioni di controllo e il livello sonoro si fondano sull’allegato 11.

3 I veicoli a motore della protezione civile, della polizia e di altri servizi propri dei Comuni e da essi designati come anche i veicoli militari possono essere muniti di segnali d’allarme della protezione civile. Detti segnali non sottostanno all’approvazione del tipo. (3)

4 Sono vietati i dispositivi acustici non previsti, in particolare sirene e altri dispositivi a suono stridente o di fantasia quali campane, campanelli o dispositivi riproducenti versi di animali come pure quelli che funzionano sullo scappamento.

5 Gli altoparlanti esterni sono ammessi con il permesso dell’autorità competente soltanto nei casi seguenti:

  • a. per i veicoli giusta il capoverso 3;
  • b. per i veicoli del servizio di linea;
  • c. (4) per i veicoli della polizia, del servizio doganale e del servizio antincendio;
  • d. per i veicoli militari:
  • e. per i veicoli che per speciali misure di protezione (blindatura) sono muniti di vetri laterali che non possono essere aperti o possono essere aperti soltanto parzialmente;
  • f. per i veicoli impiegati durante manifestazioni speciali.
  • (1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2025 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    125 II 129Luftreinhaltung und Lärmschutz bei einem Einkaufszentrum; Parkplatzbewirtschaftung; Immissionen des Kunden- sowie des Anlieferungsverkehrs. Auflagen zur Regelung des Zufahrtsverkehrs (Einsatz von Sicherheitspersonal), zur Warenanlieferung und zur Ausrüstung der Lieferfahrzeuge (E. 5). Beurteilung der Lärmemissionen der Anlieferung nach Anhang 6 LSV (Industrie- und Gewerbelärm) und Massnahmen zu deren Verminderung (E. 6). Die Pflicht zur Erhebung einer Gebühr für die Benützung von Kundenparkplätzen bei einem Einkaufszentrum ist als Betriebsvorschrift gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. c USG eine zulässige Massnahme der verschärften Emissionsbegrenzung im Sinne von Art. 11 Abs. 3 USG (E. 7 und 8). Öffentliches Interesse und Verhältnismässigkeit in Bezug auf diese Massnahme (E. 9). Vereinbarkeit mit der Handels- und Gewerbefreiheit (E. 10). Massnahme; Bauherrschaft; Verwaltungsgericht; Massnahmen; Verkehr; Kunden; Auflage; Parkplatzbewirtschaftung; Verkehrs; Betrieb; Schützen; Schützenweg; Anlage; Lärm; Parkplätze; Emissionsbegrenzung; Sinne; Massnahmenplan; Recht; Entscheid; Emissionen; Einkaufszentrum; Gebühr; Kundenparkplätze; Auflagen

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-8728/2007Strassenwesen (Übriges)Blaulicht; Bundes; Wechselklanghorn; Vorinstanz; Verwaltung; Fahrzeuge; Feuerwehr; Verkehr; Bundesverwaltungsgericht; Recht; Sanität; Einsatz; Parteien; ASTRA; Entscheid; Bewilligung; Beweis; Rettung; Verfügung; Polizei; Verfahren; Weisung; Ausrüstung; Fälle; Verfahrens; Fahrzeugen; Anhänger; Grosstierambulanz; Fahrt; ätzlich