Art. 82 LAINF dal 2024

Art. 82 Sezione 2: Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori In generale
1 Per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.
2 Il datore di lavoro deve avvalersi a tale scopo della collaborazione dei dipendenti.
3 I lavoratori devono assecondare il datore di lavoro nell’applicazione delle relative prescrizioni. Essi sono in particolare obbligati a utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione, usare correttamente i dispositivi di sicurezza e astenersi dal rimuoverli o modificarli senza il permesso del datore di lavoro.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.