LFus Art. 82 - Obbligo d’informare

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 82 LFus dal 2023

Art. 82 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 82 Obbligo d’informare

Prima di chiedere l’approvazione dell’autorit di vigilanza, l’organo superiore della fondazione trasferente informa i destinatari titolari di pretese giuridiche circa la fusione prospettata e le sue ripercussioni sul loro statuto giuridico. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l’informazione avviene prima della decisione di fusione.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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