Art. 82 LFus dal 2023

Art. 82 Obbligo d’informare
Prima di chiedere l’approvazione dell’autorit di vigilanza, l’organo superiore della fondazione trasferente informa i destinatari titolari di pretese giuridiche circa la fusione prospettata e le sue ripercussioni sul loro statuto giuridico. Per le fondazioni di famiglia e le fondazioni ecclesiastiche, l’informazione avviene prima della decisione di fusione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.