Art. 82 OLL1 dal 2023

Art. 82 Obbligo del segreto, comunicazione dei dati e diritto di informazione Obbligo del segreto
(art. 44 LL)
1 L’obbligo del segreto giusta l’articolo 44 della legge riguarda anche le autorit di vigilanza e di esecuzione della legge, i membri della Commissione federale del lavoro, i periti e gli ispettori specializzati ai quali si ricorre.
2 Se si ricorre a periti e a ispettori specializzati, questi vanno resi attenti per scritto al loro obbligo di segreto nei confronti di terzi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.