OLL1 Art. 82 - Obbligo del segreto

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 82 OLL1 dal 2023

Art. 82 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 82 Obbligo del segreto, comunicazione dei dati e diritto di informazione Obbligo del segreto

(art. 44 LL)

1 L’obbligo del segreto giusta l’articolo 44 della legge riguarda anche le autorit di vigilanza e di esecuzione della legge, i membri della Commissione federale del lavoro, i periti e gli ispettori specializzati ai quali si ricorre.

2 Se si ricorre a periti e a ispettori specializzati, questi vanno resi attenti per scritto al loro obbligo di segreto nei confronti di terzi.


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