OR Art. 815 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 815 OR dal 2024
Art. 81 Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza 5
1 L’assemblea dei soci può revocare in ogni tempo gerenti da essa nominati.
2 Ogni socio può chiedere al giudice di revocare o di limitare i poteri di gestione e di rappresentanza di un gerente se sussiste un grave motivo, segnatamente se il gerente ha violato gravemente i suoi obblighi o non è più in grado di ben amministrare.
3 I gerenti possono in ogni tempo sospendere dal loro ufficio direttori, procuratori e mandatari.
4 Se tali persone sono state nominate dall’assemblea dei soci, quest’ultima deve essere immediatamente convocata.
5 Rimangono salve le azioni di risarcimento delle persone revocate o sospese dal loro ufficio.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.