Art. 81 LD dal 2023

Art. 81 Sezione 3: Ordine di prestare garanzia e diritto di pegno doganale Ordine di prestare garanzia
1 Nell’ordine di prestare garanzia devono essere menzionati il motivo legale della garanzia, l’importo da garantire e l’ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie.
2 Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.
3 L’ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza giudiziaria a tenore dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 (1) sull’esecuzione e sul fallimento (LEF). Esso è reputato decreto di sequestro ai sensi dell’articolo 274 LEF. L’opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.
(1) RS 281.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.