Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 81

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 81 LPP dal 2025

Art. 81 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 81 Deduzione dei contributi

I contributi dei datori di lavoro agli istituti di previdenza e i versamenti nelle riserve dei contributi del datore di lavoro, compresi quelli di cui all’articolo 65e, sono considerati oneri dell’azienda per quanto concerne le imposte dirette federali, cantonali e comunali. (1)

2 I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.

3 I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall’istituto di previdenza.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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