Art. 81 LPP dal 2025

Art. 81 Deduzione dei contributi
2 I contributi dei salariati e degli indipendenti agli istituti di previdenza, secondo la legge o le disposizioni regolamentari, possono essere dedotti per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
3 I contributi dedotti dal salario dei lavoratori assicurati devono essere indicati nel certificato di salario; gli altri contributi devono essere attestati dall’istituto di previdenza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4635; FF 2003 5557).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.