OLL1 Art. 81 -

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 81 OLL1 dal 2023

Art. 81 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 81 Sezione 3: Commissione federale del lavoro

(art. 43 LL)

1 La Commissione federale del lavoro è composta di 19 membri. Vi sono rappresentati:

  • a. i Cantoni con due membri;
  • b. gli ambienti scientifici con due membri;
  • c. le associazioni padronali e dei lavoratori, entrambe con sette membri;
  • d. le organizzazioni femminili con un membro. (1)
  • 2 La presidenza è assunta dal direttore della Direzione del lavoro della SECO o dal suo supplente.

    3 I membri sono eletti per la corrispondente durata del periodo amministrativo applicabile alle autorit federali.

    4 Per l’esame di determinati problemi, la Commissione può costituire sottocommissioni e ricorrere a periti.

    5 Il regolamento interno è emanato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, d’intesa con la Commissione.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3381).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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