Art. 81 OLL1 dal 2023

Art. 81 Sezione 3: Commissione federale del lavoro
(art. 43 LL)
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2 La presidenza è assunta dal direttore della Direzione del lavoro della SECO o dal suo supplente.
3 I membri sono eletti per la corrispondente durata del periodo amministrativo applicabile alle autorit federali.
4 Per l’esame di determinati problemi, la Commissione può costituire sottocommissioni e ricorrere a periti.
5 Il regolamento interno è emanato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, d’intesa con la Commissione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3381).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.