CCS Art. 804 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 804 CCS dal 2024

Art. 804 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 804 3. Indennit

1 Il danaro pagato come indennit per fondi gravati da pegno, è distribuito ai creditori pignoratizi secondo il loro grado, o proporzionalmente al totale dei loro crediti, se sono nel medesimo grado.

2 Se l’indennit supera la ventesima parte del credito pignoratizio o se il nuovo fondo non offre più una sufficiente garanzia, il denaro non può essere versato al debitore senza il consenso dei creditori.


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