CCS Art. 802 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 802 CCS dal 2022

Art. 802 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 802 1. Trasferimento dei diritti di pegno

1 In caso di raggruppamento di fondi eseguito col concorso o sotto la sorveglianza di pubbliche autorit , i diritti di pegno gravanti sui fondi ceduti devono essere trasferiti sopra i fondi dati in sostituzione e conservano il loro grado.

2 Quando un fondo sia assegnato in luogo di più fondi che erano gravati per crediti diversi, o che non erano tutti gravati, i diritti di pegno si trasferiscono su tutto il nuovo fondo, conservando possibilmente il loro grado originario.


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