REDD Art. 80 - Domanda di revisione di una sentenza

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 80 REDD dal 2022

Art. 80 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 80 Domanda di revisione di una sentenza

1. In caso di scoperta di un fatto che, per la sua natura, avrebbe potuto esercitare un’influenza decisiva sull’esito di un caso gi deciso e che, al momento della sentenza, era ignoto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una parte, quest’ultima può, nel termine di sei mesi a far data dal momento in cui è venuta a conoscenza del fatto, adire la Corte con una domanda di revisione della sentenza in questione.2. La domanda deve specificare la sentenza della quale si richiede la revisione, deve contenere le indicazioni necessarie ad accertare la sussistenza delle condizioni previste nel paragrafo 1 ed essere accompagnata da una copia dei documenti a sostegno. Deve essere depositata in cancelleria con gli allegati.3. La Camera che ha trattato il caso può decidere d’ufficio di respingerla per assenza di motivi che ne giustifichino l’esame. Qualora non sia possibile riunire la Camera nella sua composizione iniziale, il presidente della Corte costituisce o completa la Camera mediante sorteggio.4. Se la Camera non rigetta la domanda, il cancelliere la comunica a tutte le parti interessate, invitandole a presentare le loro eventuali osservazioni per scritto nel termine fissato dal presidente della Camera. Quest’ultimo fissa anche la data di udienza qualora la Camera decida di tenerne una. La Camera decide con sentenza.


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