Art. 80 CPP dal 2024

Art. 80 Sezione 5: Decisioni Forma
1 Le decisioni di merito su questioni penali e civili nonché le decisioni indipendenti successive e le decisioni indipendenti di confisca rivestono la forma della sentenza. (1) Le altre decisioni rivestono la forma dell’ordinanza, se pronunciate da un’autorit collegiale, o del decreto, se pronunciate da un’autorit monocratica. Sono fatte salve le disposizioni concernenti la procedura del decreto d’accusa.
2 Le decisioni sono emesse per scritto e motivate. Sono firmate da chi dirige il procedimento e dall’estensore del verbale e notificate alle parti.
3 I decreti e le ordinanze ordinatori semplici non necessitano né di una stesura separata né di una motivazione; sono annotati a verbale e comunicati alle parti in modo appropriato.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.