Art. 80 CPM dal 2025
Art. 80 Ebbrezza
1.Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo è punito con la multa. (1)
2.Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria (2) .La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della pena detentiva. (3)
3.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
(2) Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 1249]; [FF 2012 4181]).
(3) Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 ([RU 1992 1679]; [FF 1991 II 1216], IV 173).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.