Art. 80 LAgr dal 2025

Art. 80 Condizioni
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2 Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a. (2)
3 Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.