Art. 80 LAgr dal 2023

Art. 80 Condizioni
1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale di cui all’articolo 79 capoverso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni: (1)
2 Per garantire la gestione o una sufficiente densit di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a. (2)
3 Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.