Art. 80 LAMaI dal 2025

Art. 80 Procedura semplificata (1)
1 Le prestazioni assicurative sono concesse mediante procedura semplificata secondo l’articolo 51 LPGA (2) . Questa disposizione è applicabile, in deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, anche alle prestazioni di ragguardevole entità. (1)
2 … (4)
3 L’assicuratore non può subordinare la notifica della decisione all’esaurimento di eventuali procedure interne di ricorso.
(1) (3)(2) RS 830.1
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(4) Abrogato dall’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
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