Art. 80 LTF dal 2024

Art. 80 Autorit inferiori
1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorit cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d’appello del Tribunale penale federale. (1)
2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorit cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (2) (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 mar. 2017 (Istituzione di una corte d’appello in seno al Tribunale penale federale), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5769; FF 2013 6121, 2016 5587).(2) RS 312.0
(3) Per. introdotto dall’all. n. II 5 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorit penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).
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