Art. 80 OLL1 dal 2023

Art. 80 Comunicazioni e rapporti
(art. 41 LL)
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2 I Cantoni trasmettono annualmente alla SECO i dati necessari per il rapporto all’attenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro e per provvedere all’alta vigilanza.
3 I dati richiesti dalla SECOdevono essergli trasmessi entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
4 L’autorit cantonale trasmette alla SECO una copia dei permessi concernenti la durata del lavoro da essa rilasciati e lo informa delle decisioni e dei provvedimenti presi conformemente agli articoli 51 capoversi 2 e 3, 52 e 53 della legge. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.