OLL1 Art. 80 - Comunicazioni e rapporti

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 80 OLL1 dal 2023

Art. 80 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 80 Comunicazioni e rapporti

(art. 41 LL)

1 I Cantoni comunicano alla SECO:

  • a. le autorit d’esecuzione e le autorit di ricorso designate conformemente all’articolo 41 capoverso 1 della legge;
  • b. i giorni festivi parificati alle domeniche conformemente all’articolo 20a capoverso 1 della legge;
  • c. le ordinanze cantonali d’esecuzione emanate in virtù della legge nonché tutte le modifiche;
  • d. le decisioni in merito alle misure amministrative, alle sentenze penali e alle ordinanze di non luogo a procedere in versione integrale e motivata.
  • 2 I Cantoni trasmettono annualmente alla SECO i dati necessari per il rapporto all’attenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro e per provvedere all’alta vigilanza.

    3 I dati richiesti dalla SECOdevono essergli trasmessi entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

    4 L’autorit cantonale trasmette alla SECO una copia dei permessi concernenti la durata del lavoro da essa rilasciati e lo informa delle decisioni e dei provvedimenti presi conformemente agli articoli 51 capoversi 2 e 3, 52 e 53 della legge. (1)

    (1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1347).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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