Art. 8 ONC dal 2024

Art. 8 Corsie, circolazione in colonna, immissione a cerniera (1)
(art. 44 LCStr)
1 Sulle strade a più corsie per una medesima direzione deve essere adoperata la corsia più a destra. Questa norma non si applica in caso di sorpasso, preselezione, circolazione in colonne parallele nonché all’interno delle localit . (2)
2 Nel caso di traffico intenso, è permesso circolare in colonne parallele, se la met destra della carreggiata offre spazio sufficiente. I veicoli lenti devono circolare nella colonna più a destra.
3 Nella circolazione in colonne parallele e, all’interno delle localit , sulle strade a più corsie per una medesima direzione è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino per dare la precedenza ai pedoni o agli utenti di mezzi simili a veicoli. (3) È vietato sorpassare a destra con manovre di uscita e di rientro. (2)
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5 Sulle strade a più corsie in una direzione, in caso di interruzione del traffico su una corsia o nei pressi della fine di una corsia, ai veicoli impediti nel proseguimento della loro marcia va consentita l’immissione alternata nella corsia adiacente subito prima del restringimento di carreggiata. (1)
(1) (7)(2) (4)
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 mag. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 1931).
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 gen. 1989, in vigore dal 1° mag. 1989 (RU 1989 410).
(5) RS 741.21
(6) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2451).
(7) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.