Art. 8 LImT dal 2025
Art. 8 Responsabilità solidale in materia d’imposta
1 Sono responsabili solidalmente con il contribuente o il successore fiscale:a. per l’imposta dovuta da una persona giuridica, o società commerciale senza personalità giuridica, che è stata sciolta: le persone incaricate della liquidazione, anche in caso di fallimento o di procedura concordataria, fino a concorrenza del prodotto della liquidazione;b. per l’imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la sede all’estero senza liquidazione: gli organi della persona giuridica di cui si tratta, fino a concorrenza del patrimonio netto di essa.
2 La responsabilità delle persone designate al capoverso 1 cessa se esse provano di aver fatto tutto il possibile per stabilire ed eseguire il credito fiscale.
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