Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 8

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 8 LCaGi dal 2025

Art. 8 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 8 Obbligo d’informazione degli uffici dello stato civile, degli uffici del controllo degli abitanti, delle autorità competenti in materia di stranieri e dell’Ufficio centrale di compensazione

Gli uffici dello stato civile, gli uffici del controllo degli abitanti, le autorità competenti in materia di stranieri e l’Ufficio centrale di compensazione informano gratuitamente le autorità che gestiscono VOSTRA e le autorità tenute a iscrivere dati (art. 3–6) per consentire loro di verificare i dati identificativi da trattare.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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