Art. 8 LCStr dal 2024

Art. 8 Costruzione ed equipaggiamento
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni su la costruzione e l’equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
2 Esso prende al riguardo le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o molesti dell’uso dei veicoli. Tiene inoltre conto delle esigenze dei disabili. (1)
3 Esso tiene adeguato conto delle esigenze derivanti dall’uso militare dei veicoli.
(1) Per. introdotto dall’all. n. 4 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.