Art. 8 LIFD dal 2024

Art. 8 Inizio e fine dell’assoggettamento
1 L’assoggettamento comincia il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera o vi sono acquisiti elementi imponibili.
2 L’assoggettamento cessa con la morte o la partenza del contribuente dalla Svizzera o con l’estinzione degli elementi imponibili in Svizzera.
3 L’assoggettamento non cessa in caso di trasferimento temporaneo della sede all’estero nonché in seguito ad ogni altro provvedimento in virtù della legislazione federale sull’approvvigionamento economico del Paese.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.