Legge federale sugli appalti pubblici (LMP)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LMP:



Art. 8 LMP dal 2022

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Art. 8 Sezione 2: Campo d’applicazione oggettivo Commessa pubblica

1 Una commessa pubblica è un contratto concluso tra il committente e l’offerente allo scopo di adempiere un compito pubblico. Tale contratto è a titolo oneroso ed è caratterizzato da uno scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall’offerente.

2 Si distinguono le seguenti prestazioni:

  • a. prestazioni edili;
  • b. forniture;
  • c. prestazioni di servizi.
  • 3 Le commesse miste si compongono di diverse prestazioni di cui al capoverso 2 e formano una commessa globale. La commessa globale è qualificata dalla prestazione finanziariamente prevalente. Le prestazioni non possono essere combinate o unite nell’intento o con l’effetto di eludere le disposizioni della presente legge.

    4 Nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, sottostanno alla presente legge le prestazioni di cui agli allegati 1–3, per quanto raggiungano i valori soglia di cui all’allegato 4 numero 1.

    5 Le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali e le disposizioni speciali a esse applicabili figurano nell’allegato 5.


    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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