Art. 8 LTF dal 2024
Art. 8 Incompatibilit personale
1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale federale:a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente;b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle, nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale;d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.
2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.
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