OLL1 Art. 8 - Personale di organizzazioni internazionali e di amministrazioni pubbliche di Stati esteri

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 8 OLL1 dal 2023

Art. 8 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 8 Sezione 4: Eccezioni al campo di applicazione personale Personale di organizzazioni internazionali e di amministrazioni pubbliche di Stati esteri

(art. 3 lett. b LL)

1 Il personale di organizzazioni internazionali o di amministrazioni pubbliche di Stati esteri comprende:

  • a. il personale delle missioni diplomatiche e delle sedi consolari di Stati esteri in Svizzera, a condizione che eserciti funzioni legate alla sovranit oppure che abbia un rapporto di lavoro retto dal diritto pubblico con lo Stato accreditante;
  • b. il personale delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede, a condizione che esso eserciti funzioni legate alla sovranit oppure che abbia un rapporto di lavoro retto dal diritto pubblico con lo Stato accreditante;
  • c. il personale di organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha stipulato un accordo di sede;
  • d. il personale delle amministrazioni pubbliche estere e delle aziende estere concessionarie di trasporti ferroviari, marittimi e aerei, fatte salve le disposizioni deroganti di accordi internazionali.
  • 2 D’intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) (1) stabilisce un elenco delle organizzazioni che adempiono i presupposti conformemente al capoverso 1 lettere b e c.

    (1) La designazione dell’unit amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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