CCS Art. 7d -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 7d CCS dal 2022

Art. 7d Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 7d 4. Previdenza professionale (1)

1 La previdenza professionale in caso di divorzio è retta dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015.

2 Ai processi di divorzio pendenti dinanzi a un’autorit cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015 si applica la legge nuova.

3 Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all’autorit cantonale.

(1) Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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