Art. 79c LCStr dal 2024
Art. 79c Liquidazione dei sinistri (1)
1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera ad esercitare un’assicurazione di responsabilit civile per i veicoli a motore, i mandatari incaricati in Svizzera della liquidazione dei sinistri, la Confederazione e i Cantoni, nella misura in cui i loro veicoli non sono assicurati, come pure l’Ufficio nazionale di assicurazione e il Fondo nazionale di garanzia devono rispondere entro tre mesi alle richieste d’indennizzo avanzate dalle parti lese:a. presentando un’offerta di risarcimento motivata, se la responsabilit non è contestata e il danno è stato quantificato;b. fornendo una risposta motivata alle osservazioni formulate nella richiesta, se la responsabilit è contestata o non è chiaramente stabilita o se il danno non è stato quantificato integralmente.
2 Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la richiesta con pretese d’indennizzo concrete perviene all’organismo interpellato dalla parte lesa.
3 Dopo la scadenza del termine di tre mesi vanno corrisposti gli interessi di mora. Sono fatte salve ulteriori pretese della parte lesa.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 ([RU 2003 222]; FF 2002 4093).
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