Art. 79c LPP dal 2025

Art. 79c (1) Salario assicurabile e reddito assicurabile
Il salario assicurabile del lavoratore o il reddito assicurabile dell’indipendente secondo il regolamento dell’istituto di previdenza è limitato al decuplo dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.