Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 79c

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 79c LPP dal 2025

Art. 79c Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 79c (1) Salario assicurabile e reddito assicurabile

Il salario assicurabile del lavoratore o il reddito assicurabile dell’indipendente secondo il regolamento dell’istituto di previdenza è limitato al decuplo dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 capoverso 1.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).

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