Art. 79b LPP dal 2025

Art. 79b (1) Riscatto
1 L’istituto di previdenza può permettere il riscatto soltanto fino all’ammontare delle prestazioni regolamentari.
3 Le prestazioni risultanti dal riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza di un termine di tre anni. Se sono stati accordati versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà abitativa, i riscatti volontari possono essere effettuati soltanto dopo il rimborso dei versamenti anticipati.
4 I riscatti effettuati in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata in virtù dell’articolo 22c LFLP (3) non sono soggetti a limitazioni. (4)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
(3) RS 831.42
(4) Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 3 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
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