Art. 79a LCStr dal 2024

Art. 79a Centro d’informazione (1)
1 Il centro d’informazione fornisce alle parti lese e alle assicurazioni sociali le informazioni necessarie per far valere le loro pretese d’indennizzo.
2 Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vanno fornite.
3 Esso può obbligare le autorit e i privati a fornire al centro d’informazione i dati necessari.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 222; FF 2002 4093).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.