Art. 79a LPP dal 2022

Art. 79a (1) Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i rapporti di previdenza indipendentemente dal fatto che l’istituto di previdenza sia iscritto o no nel registro della previdenza professionale.
(1) Introdotto dal n. I 10 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998 (RU 1999 2374; FF 1999 3). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.