Art. 798a CCS dal 2022
Art. 798a 3. Fondi agricoli (1)
RS 211.412.11La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale.
(1) Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 ([RU 1993 1410]; [FF 1988 III 821]).
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