CCS Art. 797 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 797 CCS dal 2025

Art. 797 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 797 Designazione a. Fondo unico

1 Nella costituzione del pegno immobiliare si deve specialmente indicare il fondo dato in pegno.

2 Le parti di un fondo non possono essere costituite in pegno prima che la divisione sia iscritta nel registro fondiario.


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