Art. 794 CCS dal 2024

Art. 794 II. Forma
1 Nella costituzione del pegno immobiliare dev’essere in ogni caso determinato l’importo del credito in moneta svizzera.
2 Se l’obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l’importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.