Art. 792 CCS dal 2024

Art. 792 II. Obbligo del debitore
1 Se il fondo cambia di proprietario, l’acquirente diventa senz’altro debitore dell’onere.
2 Se il fondo è diviso, i proprietari delle singole parti diventano debitori dell’onere. Il debito è trasferito sulle singole parti secondo le disposizioni concernenti la divisione dei fondi gravati da ipoteca. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.