Art. 79 LD dal 2023

Art. 79 Estinzione della fideiussione
1 La responsabilit del fideiussore cessa contemporaneamente a quella del debitore doganale.
2 La garanzia generale può essere disdetta al più presto un anno dopo la sua costituzione. In tal caso la fideiussione non si estende più ai crediti doganali nei confronti del debitore doganale sorti oltre 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell’UDSC.
3 L’UDSC può annullare in qualsiasi momento la fideiussione.
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