Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 79

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 79 OETV dal 2025

Art. 79 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 79 Indicatori di direzione lampeggianti

1 Gli indicatori di direzione lampeggianti devono, senza abbagliare, essere visibili, di notte con tempo chiaro, da almeno 300 m e di giorno da almeno 100 m.

2 Gli indicatori di direzione lampeggianti devono accendersi al più tardi un secondo dopo essere stati azionati e avere una frequenza del lampeggio di 90 ± 30 al minuto. Posti da una medesima parte del veicolo, devono accendersi e spegnersi contemporaneamente davanti, lateralmente e dietro.

3 Un dispositivo di controllo deve segnalare la funzione. Esso può essere acustico oppure ottico o entrambi.

4 Si applicano per analogia i requisiti generali per le luci giusta l’articolo 73.


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