LSerFi Art. 79 - Obbligo di informazione

Einleitung zur Rechtsnorm LSerFi:



Art. 79 LSerFi dal 2024

Art. 79 Legge sui servizi finanziari (LSerFi) drucken

Art. 79 Obbligo di informazione

1 I fornitori di servizi finanziari informano i clienti della possibilit di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione:

  • a. all’avvio di una relazione d’affari nel quadro dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c;
  • b. in caso di reiezione di una pretesa giuridica rivendicata dal cliente; e
  • c. in qualsiasi momento, su richiesta del cliente.
  • 2 L’informazione è fornita in una forma adeguata e comprende nome e indirizzo dell’organo di mediazione al quale il fornitore di servizi finanziari è affiliato.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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