Art. 79 LSerFi dal 2024
Art. 79 Obbligo di informazione
1 I fornitori di servizi finanziari informano i clienti della possibilit di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione:
a. all’avvio di una relazione d’affari nel quadro dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c;b. in caso di reiezione di una pretesa giuridica rivendicata dal cliente; ec. in qualsiasi momento, su richiesta del cliente.2 L’informazione è fornita in una forma adeguata e comprende nome e indirizzo dell’organo di mediazione al quale il fornitore di servizi finanziari è affiliato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.