Art. 79 LPP dal 2025

Art. 79 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
1 Chiunque, nonostante diffida con comminatoria della pena prevista nel presente articolo, non ottempera in tempo utile a una decisione della competente autorità di vigilanza è da questa punito con una multa disciplinare fino a 4000 franchi. (1) Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento.
2 Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 109 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.