Art. 79 OLL1 dal 2023
Art. 79 Sezione 2: Cantoni Compiti
(art. 41 LL)
1 Sempreché l’esecuzione della legge e delle ordinanze non sia riservata alla Confederazione, essa spetta alle autorit cantonali le quali devono in particolare:a. eseguire controlli nelle aziende sull’osservanza delle prescrizioni della legge e delle ordinanze;b. consigliare datori di lavoro, lavoratori, committenti, pianificatori e tutte le altre persone alle quali la legge affida compiti su questioni riguardanti l’applicazione della legge e delle ordinanze;c. informare i datori di lavoro, i lavoratori, le loro organizzazioni nonché altre organizzazioni professionali e servizi interessati su questioni d’attualit e relativi sviluppi.
2 I Cantoni provvedono affinché:a. sia impiegato personale di vigilanza adeguatamente formato in numero sufficiente per l’adempimento dei compiti legali;b. sia impiegato o si possa ricorrere a personale di sorveglianza femminile per problemi specifici alle donne;c. le persone incaricate della vigilanza dispongano delle competenze e dei mezzi materiali necessari; ed. le condizioni di assunzione di tali persone conferiscano loro la sicurezza indispensabile all’esercizio dell’attivit e garantiscano la loro indipendenza.
3 La SECO emana direttive circa il livello qualitativo della formazione e del perfezionamento professionale e il numero delle persone preposte alla vigilanza da impiegare per ogni Cantone in funzione del numero delle aziende, dei compiti legali da adempiere e della loro complessit .
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