Art. 783 CCS dal 2025

Art. 783 Costituzione
1 Per la costituzione dell’onere fondiario è necessaria l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Nell’iscrizione dev’essere indicato il valore dell’onere in una somma determinata in moneta svizzera, il quale valore, ove trattisi di prestazioni periodiche, corrisponderà, salvo patto contrario, a venti volte la prestazione di un anno.
3 Per l’acquisto e l’iscrizione valgono, salvo contraria disposizione, le norme sulla proprietà fondiaria.
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