Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 781
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 781 OR dal 2024
Art. 78 Aumento del capitale sociale 1
1 L’assemblea dei soci può deliberare l’aumento del capitale sociale.
2 L’aumento è eseguito dai gerenti.
3 La sottoscrizione delle quote sociali e i conferimenti sono retti dalle disposizioni concernenti la costituzione della societ . Il rinvio ai diritti e agli obblighi statutari non è necessario se il sottoscrittore è gi socio. Alla scheda di sottoscrizione si applicano inoltre per analogia le disposizioni del diritto della societ anonima concernenti l’aumento del capitale azionario. L’offerta pubblica di sottoscrizione delle quote sociali è esclusa. (1)
4 L’aumento del capitale sociale dev’essere notificato per l’iscrizione nel registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea dei soci; in caso contrario la deliberazione decade. (2)
5 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della societ anonima concernenti l’aumento ordinario del capitale azionario si applicano per analogia:1. alla forma e al contenuto della deliberazione dell’assemblea dei soci;2. al diritto di opzione dei soci;3. all’aumento del capitale sociale mediante capitale proprio;4. alla relazione sull’aumento del capitale e all’attestazione di verifica;5. alla modifica dello statuto e agli accertamenti dei gerenti;6. all’iscrizione dell’aumento del capitale sociale nel registro di commercio e alla nullit dei titoli emessi prima dell’iscrizione.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 957]; [FF 2015 2849]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 325]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.