Art. 78 LD dal 2023

Art. 78 Diritti e doveri del fideiussore
1 Se il fideiussore paga il credito doganale, l’UDSC gli rilascia a richiesta un’attestazione che gli permette di esercitare il diritto di regresso contro il debitore doganale e di chiedere il rigetto definitivo dell’opposizione.
2 Le merci che sono all’origine del credito doganale garantito e che sono sottoposte alla custodia dell’UDSC sono consegnate al fideiussore contro pagamento del credito.
3 Riguardo al credito doganale, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle del debitore doganale. I titoli esecutivi nei confronti di quest’ultimo hanno effetto anche contro il fideiussore.
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