Art. 78 OETV dal 2025

Art. 78 Dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante, luci blu, luci gialle e altri dispositivi di illuminazione (1)
1 Quale dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante per l’identificazione del veicolo possono essere adoperati gli indicatori di direzione lampeggianti oppure le luci di fermata, in modo che si accendano e spengano simultaneamente. Per azionarlo è necessario un dispositivo separato. La frequenza dei lampeggiamenti deve essere di 90 ± 30 al minuto. Una spia luminosa deve segnalare al conducente che il dispositivo è in funzione.
2 Quale dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante per l’identificazione di piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso o porte posteriori aperte valgono le luci lampeggianti fissate stabilmente alle medesime. Queste devono emanare luce gialla lampeggiante, con una frequenza del lampeggio di 90 ± 30 al minuto. Possono essere accese contemporaneamente al dispositivo di avvertimento a luce lampeggiante di cui al capoverso 1. Non sono applicabili i numeri 21, 312 e 322 dell’allegato 10. (2)
3 Le esigenze per le luci blu e le luci gialle di pericolo si fondano sul regolamento UNECE n. 65. Fatti salvi l’articolo 110 capoverso 3 lettera a numeri 2–4 e l’articolo 141 capoverso 2 lettera a, le luci blu devono essere lampeggianti rotanti. Le luci gialle di pericolo devono lampeggiare, a seconda del tipo di pericolo che comporta il veicolo in questione, davanti, dietro o lateralmente. Un dispositivo di controllo deve segnalare al conducente che le luci sono accese. (3)
4
5 Le luci di lavoro non devono abbagliare, ma devono illuminare soltanto il veicolo e l’area circostante interessata dai lavori. Una spia luminosa deve avvertire il conducente che queste luci sono accese, se ciò non è facilmente visibile dal posto di guida. (4)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465).(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.